(Provincia di Trento) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 22 del 29 maggio 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; Visto l'art. 10 della legge provinciale 10 agosto 2003, n. 5, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'anagrafe canina e l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo); Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 recante «legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 533 di data 16 marzo 2007, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento avente ad oggetto «Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)». E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento in esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo): a) disciplina l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina provinciale; b) definisce le modalita' per l'adempimento degli obblighi cui e' tenuto il proprietario o il detentore di cani in ordine all'iscrizione, alla variazione o alla cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe canina dell'animale in proprieta' o in detenzione; c) stabilisce modalita' e criteri per la costruzione o risanamento e per la gestione dei rifugi per cani al fine di garantire buone condizioni di vita degli animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie; d) disciplina la cattura, il trasporto, la custodia dei cani vaganti; e) disciplina gli interventi sui gatti di colonia.