(Provincia di Trento)
(Pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  Trentino
                Alto-Adige n. 22 del 29 maggio 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il Presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle province;
   Visto  l'art.  10  della legge provinciale 10 agosto 2003, n. 5, e
successive  modificazioni,  concernente  l'istituzione  dell'anagrafe
canina  e  l'attuazione  della  legge  14  agosto 1991, n. 281 (legge
quadro   in  materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione  del
randagismo);
   Vista  la  legge  14  agosto 1991, n. 281 recante «legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;
   Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 533 di data 16
marzo  2007, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento
avente  ad  oggetto  «Disposizioni  regolamentari  per l'applicazione
dell'art.  10  della  legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo
all'istituzione  dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14
agosto  1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo)».
                              E m a n a
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.  Il presente regolamento in esecuzione dell'art. 10 della legge
provinciale   1   agosto   2003,   n.   5,  relativo  all'istituzione
dell'anagrafe  canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n.
281  (legge  quadro  in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo):
   a)   disciplina   l'organizzazione,   la   tenuta  e  la  gestione
dell'anagrafe canina provinciale;
   b)  definisce le modalita' per l'adempimento degli obblighi cui e'
tenuto   il   proprietario   o   il   detentore  di  cani  in  ordine
all'iscrizione,  alla variazione o alla cancellazione dell'iscrizione
all'anagrafe canina dell'animale in proprieta' o in detenzione;
   c) stabilisce modalita' e criteri per la costruzione o risanamento
e  per  la  gestione  dei  rifugi per cani al fine di garantire buone
condizioni   di   vita  degli  animali  e  il  rispetto  delle  norme
igienico-sanitarie;
   d)  disciplina  la  cattura,  il  trasporto,  la custodia dei cani
vaganti;
   e) disciplina gli interventi sui gatti di colonia.